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Si può fare!

di Giuseppe Bagni

Alcune disposizioni contenute nella legge 107 confermano quell'atteggiamento di disattenzione attiva nei confronti della scuola dell'infanzia che già abbiamo avuto modo di segnalare troppe volte. Ancora una volta si mandano messaggi fidando che la scuola (quella meno consapevole e accorta) saprà dare l'interpretazione "giusta" (che poi è quella sbagliata). Ancora una volta si fa riferimento a un malinteso senso di tutela, di protezione (la scuola dell'infanzia non si tocca) per il quale questa scuola ha pagato e sta pagando un prezzo troppo alto.

Questa volta la questione riguarda le disposizioni sull'organico aggiuntivo. Cosa dice la nota del Miur Prot. 30549 del 21/09/2015, Pagina 2, punto a, IV capoverso: "inoltre, in considerazione della pertinenza di alcune aree previste dalla norma alle sole scuole secondarie di secondo grado, sono stati distinti i campi di quest'ultimo ciclo da quelli del primo, che a loro volta, data la natura comprensiva della quasi totalità delle istituzioni del primo ciclo, sono stati definiti in maniera congiunta tra la scuola primaria e la scuola secondaria di Primo grado considerando anche la possibilità di utilizzare l'organico aggiuntivo in modo funzionale su tutte le istituzioni scolastiche". Ma la natura comprensiva non comprende anche la scuola dell'infanzia? La nota non precisa, non esclude (in questo passaggio) ma non autorizza esplicitamente. Il secondo messaggio è più chiaro. Pagina 3, punto b, III capoverso: "si evidenzia che la tabella 1 allegata alla L. 107, non prevede posti di potenziamento per la scuola dell'infanzia." E con questo la questione è risolta.

Invece no.

"Si può fare", gridava il protagonista del film Frankestein junior nel momento in cui la sua mostruosa creatura apriva gli occhi.

"Si può fare" si dovrebbe ribadire (magari più garbatamente) a quei dirigenti che in questi giorni di confusi tentativi di applicazione delle norme legate alla Legge 107 si sono già affrettati a comunicare a staff e collegio docenti che l'organico aggiuntivo non riguarda la scuola dell'infanzia. Purtroppo la legge esclude l'assunzione di docenti della scuola dell'infanzia. Ciò che invece non è affatto escluso, ma che vi è invece previsto, è l'utilizzo del personale della scuola primaria anche nella scuola dell'infanzia a supporto di progetti di continuità: "allo stesso modo il personale immesso in ruolo per la scuola primaria potrà essere utilizzato per progetti di continuità che investano anche l'infanzia" (pagina 4, IV capoverso). È importante, in questa fase, che all'interno degli istituti comprensivi sia il più possibile esteso e generalizzato l'utilizzo del personale anche nella scuola dell'infanzia al fine di creare una prassi consolidata a sostegno del principio dell'unitarietà del percorso formativo dai 3 ai 14 anni. L'organico aggiuntivo è una risorsa della scuola e per la scuola. Finché gli istituti comprensivi saranno composti da scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, va tutelata la pari dignità dei tre segmenti che li costituiscono e che li rendono quegli ambienti potenzialmente innovativi e funzionali all'accompagnamento dei bambini e dei ragazzi all'interno di un percorso formativo efficace. Per questo è importante ribadire la presenza della scuola dell'infanzia non come entità separata, ma come elemento fondante di questo percorso. Per questo l'organico aggiuntivo va "distribuito" equamente in funzione delle reali necessità e priorità della scuola a partire da quella dell'infanzia.

Roma 10 ottobre 2015

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