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statuto

1. E' costituito il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti (C.I.D.I.). Il centro è la struttura associativa di coordinamento dei Centri territoriali di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, associazioni autonome aderenti al Centro e contrassegnate con la sigla C.I.D.I. e l'aggiunta del nome della località in cui hanno sede. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. 

2. Il C.I.D.I. è un' Associazione professionale di categoria costituita per realizzare, nel confronto delle diverse posizioni culturali e ideali, l'unità degli insegnanti intorno agli obbiettivi della trasformazione della scuola, nel senso dei valori democratici ed antifascisti della Costituzione. 

3. Per il conseguimento di tale scopo l'associazione si propone i seguenti compiti specifici: 
a) concorrere all'esecuzione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento in materia culturale e didattica degli insegnanti, dei laureati che aspirano ad insegnare e degli esperti del settore 
b) assumere e favorire ogni utile iniziativa per l'aggiornamento, per la formazione ed il perfezionamento del personale docente e di quello chiamato a collaborare con il medesimo nella prospettiva di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi 
c) promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi 
d) promuovere la pubblicazione, anche attraverso particolari iniziative editoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali dell'Associazione 
e) promuovere con apertura a tutte le componenti scolastiche (personale ispettivo; direttivo; docente; amministrativo; studenti; genitori; ecc.) ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell'Associazione. 

4. Il Centro ha sede in Roma ed estende la sua attività a tutto il territorio della Repubblica. 

5. La durata del Centro è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso solo da una seduta straordinaria del Comitato nazionale, che delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 

6. Sono organi del Centro: Il Comitato nazionale di Coordinamento La Segreteria nazionale L'Ufficio di Presidenza Il Collegio dei Revisori 

7. Il Comitato nazionale è composto dai presidenti dei C.I.D.I. territoriali annessi all'Associazione o da un loro rappresentante, designato appositamente e di volta in volta, e dai membri della Segreteria nazionale. Il Comitato è convocato dalla Segreteria e si riunisce almeno una volta l'anno in seduta ordinaria; in seduta straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno la Segreteria o lo richieda un quinto dei centri componenti il Comitato. Ogni componente del Comitato nazionale ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, alla modifica degli artt. 2 e 3, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti. Nella seduta ordinaria il Comitato delibera sulle linee generali di attività dell'Associazione per il raggiungimento dei fini statutari, approva il bilancio consuntivo e preventivo, designa alla scadenza la Segreteria nazionale e il Collegio dei Revisori, decide sui ricorsi contro la non accettazione di domande dì ammissione al Centro avanzate da associazioni territoriali e deliberate collegialmente dalla Segreteria nazionale, come pure sull'esclusione dal Centro di associazioni territoriali che operino in modo difforme dalle finalità statutarie. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti al Comitato, nonché ai componenti della Segreteria nazionale ed ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima della riunione e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma con anticipo di almeno 18 ore. I rappresentanti dei C.I.D.I. territoriali sono tenuti alla presenza nel Comitato Nazionale di Coordinamento e dopo cinque assenze consecutive, dopo una fase istruttoria tesa a verificare i reali motivi dell'impedimento, possono essere dichiarati decaduti dal coordinamento. 

8. La Segreteria nazionale è l'organo esecutivo del Comitato di Coordinamento. E' composto da almeno quindici membri, nominati annualmente dal medesimo Comitato di Coordinamento, su proposta del Presidente, nella sua seduta ordinaria normalmente tenuta nel mese di ottobre di ciascun anno. La Segreteria nazionale nomina tra i suoi membri il Presidente ed i Vice-presidenti, convoca il Comitato di coordinamento e delibera in prima istanza sulle domande di ammissione al Centro. La Segreteria nazionale delibera su ogni materia sottoposta alla sua attenzione secondo le direttive impartite in via generale dal Comitato Nazionale di Coordinamento. La Segreteria nazionale può designare al suo interno un Ufficio di Segreteria per l'esecuzione delle sue deliberazioni. In occasione di riunioni tematiche possono partecipare alle riunioni della Segreteria nazionale esperti nel settore. 

9. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai due vicePresidenti. Il Presidente rappresenta il Centro (C.I.D.I.). Spetta al Presidente convocare e presiedere la Segreteria nazionale, firmare gli atti che comportino impegni del Centro. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e le funzioni dei Presidente vengono assunte da uno dei due vice-Presidenti. 

10. Il Collegio dei Revisori si compone di non meno di tre persone, scelte annualmente dal Comitato Nazionale con funzioni di controllo contabile sull'attività del Centro. 

11. Nei limiti del presente Statuto, il Centro di iniziativa Democratica degli Insegnanti e i Centri territoriali costituiscono associazioni distinte ed autonome, sia ai fini contabili e amministrativi sia nei rapporti con terzi. I centri territoriali rispondono delle loro pubblicazioni sia per le scelte editoriali che per la diffusione e per gli aspetti finanziari. Le pubblicazioni a carattere e diffusione nazionale che si avvolgono della sigla C.I.D.I. debbono essere preventivamente approvate dalla Segreteria nazionale. In occasione della costituzione di un centro territoriale è prevista, a pena di nullità del riconoscimento di adesione al coordinamento nazionale, nonché della possibilità di utilizzare la sigla del C.I.D.I., la presenza di un rappresentante della Segreteria nazionale designato dal Presidente nazionale. 

12. Il Fondo Comune del Centro è costituito: dal contributo dei Centri territoriali dai proventi derivanti dalle pubblicazioni da contributi o donazioni di terzi da altre entrate straordinarie 

13. I residui del Fondo Comune eventualmente esistenti al momento dello scioglimento dell'Associazione saranno devoluti a Ente o Istituto da indicarsi, di anno in anno, da parte del Comitato nazionale di Coordinamento, fra gli enti aventi fini di pubblica utilità. 

14. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, essendo gli stessi destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ed eventuali versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. 

15. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Segreteria nazionale è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Comitato Nazionale di Coordinamento. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Segreteria nazionale è convocata per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Comitato Nazionale di Coordinamento. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

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